Sentenza TAR sul plesso Umberto I di Sanpierdicanne, interviene il Dirigente
Il Dirigente ribadisce la correttezza normativa delle scelte finora adottate e respinge ogni deroga che comprometta la sicurezza e l’autonomia dell’Istituto

Il dirigente scolastico dell'ICS Chiavari 2 Patrizia Nesticò sulla recente sentenza del TAR Liguria n. 195 del 24 luglio 2025 sulla formazione delle classi prime presso il plesso Umberto I di Sanpierdicanne:
"Prendiamo atto della decisione del TAR Liguria, che da un lato riconosce la coerenza delle decisioni finora assunte da questa Amministrazione scolastica nel rispetto della normativa relativa alla sicurezza e all’edilizia scolastica, ma nello stesso tempo incarica un Commissario ad acta per avviare la procedure atte a derogare alla stessa, creando di fatto i presupposti per scelte organizzative non opportune, se non rischiose per coloro che frequenteranno l'eventuale seconda classe prima nella sede di Sampierdicanne.
Non ci riconosciamo assolutamente in questa decisione e vogliamo rivendicare che le decisioni finora assunte sono normativamente corrette sia per quanto attiene alla sicurezza sia per quanto attiene al pieno rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica, anche quest’ultima sancita per legge.
Ci viene di fatto imposto di derogare ad una norma dello Stato pensata per la sicurezza dei bambini e del personale scolastico, il DPR 15/12/1975, che stabilisce le caratteristiche di sicurezza e salubrità di ogni aula scolastica e secondo il quale i locali al piano strada non sono a norma per ospitare una classe in modo permanente.
Altri Enti, tra cui la ASL e il Comune di Chiavari, saranno quindi chiamati a decidere se derogare alla norma finora correttamente applicata e ciò avverrà a fronte di una richiesta che un Commissario ad Acta dovrà avanzare, sostituendosi all'Amministrazione scolastica.
Nello specifico dell’Ordinanza collegiale notificata alla scuola in data 25.07.25, si ritiene quindi possibile l’utilizzo di uno dei due locali posti sotto il piano strada in zona golenale rossa per il piano di bacino del Rupinaro, pur sapendo che il piano di emergenza di Protezione Civile addirittura impone di sgomberarli già in caso di allerta gialla. Oltretutto, i locali eventualmente oggetto di deroga non sono collegati ai piani superiori da scale interne, per cui i bimbi e il personale scolastico, in caso di improvvise precipitazioni, dovrebbero uscire all’esterno e rientrare nella scuola dal portone principale posto al piano 1. Un livello di rischio che l'Istituzione scolastica ha ritenuto e continua a ritenere inaccettabile e insostenibile. Si aggiunga inoltre che gli abitanti del quartiere di Sampierdicanne sanno bene che quei locali si sono allagati più volte per effetto di piene improvvise del Rupinaro.
Una situazione paradossale e contraddittoria, che sacrifica il principio di autonomia scolastica sancito per legge senza considerare e tenere conto che a tutte le famiglie risultate eccedenti è stata tempestivamente consentita più di una scelta sempre all’interno dell’Istituto Chiavari 2 e parte di esse, tra cui Parte Ricorrente, ha già ottenuto una collocazione sostitutiva presso le scuole Solari, a meno di un km di distanza dalla scuola di Sampierdicanne."