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Stato grave pericolosità per incendi boschivi da sabato 4 luglio, i Carabinieri Forestali rafforzano i controlli

Come evitare condotte pericolose e sanzioni salate

Stato grave pericolosità per incendi boschivi da sabato 4 luglio, i Carabinieri Forestali rafforzano i controlli

Dalle ore 00.01 di domani, sabato 4 luglio 2026 entrerà in vigore lo Stato di Grave Pericolosità per incendi boschivi su tutto il territorio regionale, emanato con decreto dirigenziale nr. 4992/2006 della Regione Liguria. Negli ultimi giorni si è effettivamente assistito in regione ad un’impennata di incendi boschivi dovuti, in molti casi, a condotte imprudenti che, purtroppo, si ripetono sistematicamente sul territorio. E’ stato quindi predisposto, da parte dei Carabinieri Forestali, un rafforzamento dei controlli specifici, in tutte le fasce orarie della giornata.

Come evitare condotte pericolose e sanzioni salate

Scrivono i Carabinieri Forestali:

“Si rammenta che, durante lo stato di grave pericolosità, è vietata qualsiasi azione che possa determinare anche solo potenzialmente l’innesco di incendio.
In qualsiasi punto del territorio, quindi, è da ritenersi vietato accendere fuochi liberi, sparare artifici, o usare strumenti che possano produrre braci, scintille o fiamme, se da ciò può derivare un incendio del vegetale.
A tal proposito si ricordano casi di incendi provocati dalle scintille sprigionate dallo scontro tra piccoli sassi e le lame di decespugliatori, barre falcianti o strumenti analoghi.

E’ anche necessario porre attenzione a non mettere in contatto le marmitte di veicoli e strumenti a motore anche di piccole dimensioni con la vegetazione, soprattutto se si tratta di prati o sottoboschi.
Gettare al suolo mozziconi di sigaretta, oltre che atto illecito ed incivile, può essere anch’esso causa di innesco di incendi se i mozziconi vengono abbandonati accesi in determinate condizioni.

Le sanzioni per chi viola le norme di precauzione in tale periodo sono particolarmente salate. Indipendentemente che si verifichi o meno un incendio, violare le condotte di precauzione sopra richiamate, può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa di 10mila euro prevista dall’articolo 10, comma 5 della L. 353/2000.
Se le trasgressioni avvengono da parte di esercenti attività turistiche, viene anche disposta la revoca della licenza, dell’autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività.
Se dalla condotta illecita deriva un incendio boschivo, si aggiunge anche la denuncia penale per il reato di incendio boschivo colposo e l’eventuale rifusione dei danni cagionati.

Infine, si ricorda che, durante lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi i residui vegetali tornano ad essere rifiuti e non possono essere bruciati in qualsiasi luogo essi si trovino e a prescindere dal reale pericolo di incendio che la loro accensione costituisce. Durante tale periodo, pertanto, distruggere una qualsiasi quantità di residui vegetali col fuoco comporta la denuncia penale per violazione della norma sulla gestione dei rifiuti (d.lgs 152/2006)”.