Il Comune chiude parte del cimitero di Sori
Tramite apposita ordinanza comunale

Il Comune, con un'apposita ordinanza, chiude parte del cimitero. Le motivazioni, dopo quanto avvenuto a Camogli, sono soprattutto preventive, anche se diverse zone sono seriamente a rischio e richiedono apposite verifiche.
L'ordinanza comunale che chiude il cimitero di Sori
ORDINANZA N 7 DEL 26/02/2021
OGGETTO: Ordinanza di interdizione di alcune zone del Cimitero del Capoluogo a seguito di presa d’atto della Relazione Geologica datata 15 giugno 2006.
IL SINDACO
PREMESSO che:
• l’Amministrazione Comunale si è insediata nel giugno 2019, senza peraltro poter eseguire un formale passaggio di consegne;
• solo recentemente si sono stabilizzate le dotazioni organiche ad oggi in servizio presso l’Area Tecnica, a seguito di nuove assunzioni e mobilità tra Enti con conseguente riduzione della “memoria storica” disponibile in pianta stabile;
PRESO ATTO
dei fatti accaduti nel limitrofo Comune di Camogli, relativamente al crollo di una porzione del Cimitero, che hanno posto in essere naturali e giustificate preoccupazioni pur avendo recentemente concluso un importante intervento di realizzazione di una diga soffolta, volta a proteggere il fronte orientale della falesia su cui sorge il Cimitero del Capoluogo;
DATO ATTO
che con diligenza del buon padre di famiglia, si è ritenuto opportuno ricercare ulteriore documentazione, conservata negli archivi comunali, inerente eventuali verifiche tecniche, interventi, o quanto potesse emergere relativamente allo stato conservativo del Cimitero del Capoluogo;
VISTA
pertanto la documentazione reperita ed esaminata, di cui si è appreso solo a seguito della ricerca d’archivio effettuata, ed in particolare:
• il progetto esecutivo per la “Realizzazione di opere urgenti di consolidamento della falesia sulla cui sommità è posizionato il Cimitero del Capoluogo”, approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n° 7 del 31/01/2007 ed i successivi atti concernenti i lavori eseguiti;
• la relazione geologica datata 15 giugno 2006, allegata al progetto preliminare denominato “Interventi di consolidamento idrogeologico della Falesia del Cimitero di Sori – II Lotto” assunto al prot. n° 12526 del 25/09/2007 e redatto dallo Studio Geosarc di Genova, dal cui attento esame si apprende che la falesia su cui sorge il Cimitero di Sori è fortemente soggetta ad erosione marina, che, nel corso degli anni, ha comportato una serie di criticità, suddivise in quattro macrosettori e relative ipotesi di intervento;
ATTESO
che, sempre nella medesima relazione geologica, si apprende che si riteneva necessario attivare adeguate azioni di monitoraggio con cadenza annuale e si asseriva che, benché le disponibilità finanziare in allora non consentissero l’esecuzione di tutte le opere previste, si riteneva essenziale ed estremamente urgente ottenere al più presto finanziamenti adeguati all’esecuzione di tutte le opere ipotizzate;
CONSIDERATO
che non si dispone di documentazione relativa a monitoraggi eseguiti conseguentemente a quanto emerso, benché strettamente necessari per poter comprendere l’evoluzione dell’erosione;
VERIFICATO,
a seguito di sopralluogo congiunto con l’Ufficio Tecnico, che alcune aree del Cimitero del Capoluogo - peraltro esattamente corrispondenti alle zone maggiormente critiche individuate nel progetto preliminare prot. n° 12526/2017 - presentano lesioni tali da ritenere necessario l’avvio di approfondimenti tecnici da parte di figure professionali specificatamente formate in materia geologica;
VALUTATO
pertanto, in via precauzionale e preventiva, di limitare l’accesso al Cimitero del Capoluogo alle sole zone considerate prive di qualsiasi forma di rischio e pericolo, ancorché minimale, per la pubblica e privata incolumità
e di interdire pertanto quelle aree che, incrociando i dati derivanti dal progetto preliminare prot. n° 12526/2017 con quanto visivamente riscontrato con sopralluogo in data odierna, risultano ampiamente esposte all’azione del moto maroso;
DATO ATTO
infine che le aree da interdire sono state individuate( vi sono ubicate alcune cappellette in concessione).
VISTO il D. Lgs.18 Agosto 2000, n° 267 e s.m.i., “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare gli artt. 50 comma 5) e 54 comma 4) dello stesso, con il quale è attribuito al Sindaco facoltà di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità pubblica, ossia l’integrità fisica della popolazione;
ORDINA
il divieto di accesso alle aree che, a seguito di quanto appreso dalla lettura della documentazione reperita citata in premessa e del sopralluogo effettuato congiuntamente all’Ufficio Tecnico in data odierna, risultano soggette ampiamente esposte all’azione del moto maroso e che pertanto richiedono approfondimenti tecnici da parte di figure professionali specificatamente formate in materia geologica.