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Andar per funghi: ecco tutte le regole

Cosa si rischia ad entrare in un bosco privato o ad andare alla ricerca di funghi di notte

Andar per funghi: ecco tutte le regole
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L’andare a funghi implica la conoscenza delle regole “ambientali” oltre a quelle “comportamentali” imposte dal Codice Civile, che incidono anche in pendenze “penali”. Non si vuole spaventare nessuno, ma anzi, approfondire l’argomento per rendere la giusta informazione.

Si può entrare in qualsiasi bosco a cercare funghi?

Accessi al fondo, (inteso con il bosco) sia esso consorziato, sia esso di proprietà, proprio perché in pratica non esistono boschi “non di proprietà”, in quanto o sono dello Stato (ossia demaniali) o dei frazionari (parrocchia) o appunto privati.
La confusione in molti cercatori sorge leggendo l’art 3 del LR17 – ambiti di raccolta – cita nel comma 1: Nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge, la raccolta dei funghi è “libera nei boschi naturali”……..poi aggiunge al comma 3: il proprietario (e qui si intuisce che il bosco ha comunque un proprietario), singolo (persona fisica) o associato (vedi consorzi), in applicazione del Art. 841 Codice Civile. (Chiusura del fondo) può riservarsene i diritti con la semplice applicazione di cartelli/tabelle lungo i confini dei terreni. A questo punto sorge spontaneo farsi una domanda: posso entrare in un bosco a cercare funghi?
Il Codice Civile (art.841) prevede la possibilità al “proprietario del fondo” di vincolare l’accesso al proprio terreno, applicando una recinzione, costruendo un muro, un fosso, o semplicemente applicando alla giusta distanza dei cartelli con la dicitura "Proprietà privata - Divieto di accesso", e con l’Art. 832 ha diritto di godere e disporre delle cose di sua proprietà in modo pieno ed esclusivo.

Ne consegue che anche una banale intrusione in un terreno-bosco tabellato con cartelli proprietà privata potrebbe incorrere in sanzioni penali ( vedi Codice penale art 637 - Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recintato da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo – oppure art 633 - Chiunque invade arbitrariamente terreni altrui, pubblici o privati, al fine di trarne altrimenti profitto. – sarà passibile di denuncia penale, con reclusione fino a due anni o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro, oltre alle spese processuali).

Va inoltre precisato che anche l’accedere in strada privata con il proprio veicolo è perseguibile con stessa denuncia, sempre che la strada non sia di asservimento per nuclei abitativi o singolo civico, o risulti gestita dal comune di pertinenza. Salvo questi casi, il proprietario della strada apponendo una sbarra, catena o semplice cartello di divieto di transito, se ne garantisce i diritti e può perseguire penalmente l’abuso con gli articoli 637 e 633 codice penale.

A funghi la notte: si rischia la galera

Ricerca funghi nelle ore notturne: la LR 17/2014 ne fa riferimento e vieta la raccolta di funghi la notte condannando l’illecito con la multa di € 30 e il sequestro di tutto il raccolto, rischio da più persone messo in conto, sottovalutando appunto il risvolto penale se questo illecito si svolge in un bosco consorziato, oltre alla prima sanzione di 30 € si sommano altri 100 € per mancanza permesso di raccolta, ed ulteriore multiplo se coincide con giorno chiuso, per cui sono già 230 € e privati di tutti i funghi (obbligatoriamente sequestrati di legge), ma a tale sanzione amministrativa potrebbe scattare anche un possibile procedimento penale di denuncia per introduzione in proprietà privata non autorizzata (art 637 o 633 cp) ed appropriazione indebita di beni altrui (art 646 Cp) si arriva alla reclusione a 3 anni e migliaia di euro di multa più spese processuali.

Quindi contrariamente a quanto apparso su certi quotidiani, andare a funghi di notte nei consorzi, il rischio che si corre diventa molto serio, e sarà sufficiente la denuncia del proprietario del bosco che, annesso al verbale e sequestro amministrativo agli atti comunali, per avviare la pratica penale nei confronti del verbalizzato (anche a posteriori).

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