La delibera

Attività venatoria, i criteri per i proventi regionali ad Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini

Il punto del vicepresidente della Regione Liguria con delega all’agricoltura e alla caccia Alessandro Piana

Attività venatoria, i criteri per i proventi regionali ad Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini
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Sono stati individuati con delibera di giunta regionale, su proposta del vicepresidente con delega all’agricoltura e alla caccia Alessandro Piana (nella foto), i criteri di ripartizione dei proventi delle tasse regionali da assegnarsi agli Ambiti Territoriali di Caccia e ai Comprensori Alpini, secondo la normativa vigente (legge regionale 29/1994, articolo 42, comma 2).

Il commento

«Abbiamo seguito i vincoli specifici di destinazione - spiega Piana - delle tasse di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio e di quelle per gli appostamenti fissi e le aziende faunistico-venatorie. I criteri specifici individuano infatti le modalità di assegnazione delle risorse vincolate relative alla quota non inferiore al 25% della somma assegnata per l’espletamento delle loro funzioni. Ai singoli Ambiti Territoriali di Caccia o Comprensori Alpini verrà destinata pertanto una quota non inferiore al 35% in rapporto al numero dei cacciatori residenti, non meno del 40% in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale venabile e il restante su necessità particolari come spese straordinarie connesse alla gestione dell’eradicazione della peste suina africana. Per quanto riguarda invece i criteri specifici di assegnazione della quota del 10% destinata per legge alla gestione delle zone di divieto di caccia e delle oasi di protezione della fauna selvatica, metà verranno assegnati in rapporto al numero dei cacciatori residenti e metà in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale venabile di ciascun Ambito Territoriale di Caccia o Comprensorio Alpino».

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