Andiamo preparati

Referendum abrogativo del 12 giugno: i 5 quesiti

I 5 quesiti del Referendum abrogativo in materia giuridica spiegati in poche parole

Referendum abrogativo del 12 giugno: i 5 quesiti
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Domenica 12 giugno andremo a votare per cinque referendum abrogativi, proposti dal Partito Radicale ed appoggiati dalla Lega, ma la maggior parte degli elettori ha una informazione molto carente sui loro contenuti. Franco Bianchi, giornalista di La Riviera cerca di spiegare in maniera veloce ma abbastanza approfondita quali sono i quesiti e che comporterebbe votare “sì” o “no”.

Il primo quesito riguarda la Legge Severino. Ma sulla scheda, di colore rosso, il quesito sarà posto in questo modo: “Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?”
Che cosa dice questa norma? Semplicemente vieta che si possano candidare alle cariche pubbliche le persone condannate a più di due anni per reati di allarme sociale e contro la Pubblica Amministrazione. Abolirla comporta la altrettanto semplice conseguenza che anche i condannati potranno sedere in Parlamento o nei Consigli Regionali e locali.
Sono dieci anni ormai che i condannati in via definitiva per mafia, terrorismo, corruzione e altri gravi reati non possono candidarsi alle elezioni per il Parlamento europeo e italiano, né a quelle regionali e comunali, né assumere cariche di governo. Se vincerà il sì al referendum anche ai condannati in via definitiva verrà concesso di candidarsi o di continuare il proprio mandato, a meno che il giudice che li ha condannati non abbia inflitto anche la pena accessoria della non eleggibilità. Il divieto, insomma, non sarebbe più automatico ma rientrerebbe nella discrezione del giudice.

Il secondo quesito (scheda di color arancione) riguarda le misure cautelari. Sono provvedimenti che possono riguardare la persona (per esempio custodia in carcere, o gli arresti domiciliari), oppure le sue proprietà (sequestro di somme di denaro, di conti correnti o di altri beni) già in fase istruttoria, cioè prima della condanna, ma solo in casi gravi. Oggi questa possibilità è subordinata a tre elementi: il pericolo che la persona indagata possa ripetere il reato; il pericolo di fuga; l’ inquinamento delle prove. Se vincerà il “si” verrà abrogata la norma riferita alla reiterazione del reato commesso con violenza, minaccia od armi, e anche il caso di finanziamento illecito dei partiti.
Sulla scheda troveremo scritto:
Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?

Il quesito numero tre (scheda di colore giallo) riguarda la separazione delle carriere dei magistrati. Oggi un magistrato può passare liberamente dalla funzione accusatoria (Pubblico Ministero) a quella sanzionatoria (Giudice) e viceversa, e può farlo ogni volta che lo desidera. Il sistema è stato chiamato “delle porte girevoli”, e rende l’idea. Il referendum chiede di eliminare questa possibilità. In sostanza, se vincono i “si” ogni magistrato sarà chiamato a scegliere quale ruolo svolgere una volta per tutte, e non potrà più cambiare idea… Il perché è presto riassunto: chi ha svolto il ruolo di pubblico accusatore non può essere un giudice imparziale. Ma i magistrati obiettano che «Non si può cancellare il passaggio nel corso dell’attività lavorativa dalla funzione di giudice a quella di pm perché questo arricchisce il bagaglio di esperienze».
Il quesito scritto sulla scheda gialla è … chilometrico, perché le norme relative sono cambiate molte volte nel tempo, e per attuare la modifica chiesta col referendum bisogna abrogarle tutte! Quindi è comprensibile soltanto agli addetti ai lavori.

Referendum numero quattro (scheda di colore grigio) che riguarda i Consigli giudiziari. Questi organismi esprimono al Consiglio Superiore della Magistratura motivati pareri, tra l’altro, anche sulla professionalità dei magistrati. Ne fanno parte membri togati e membri laici i quali, però, hanno competenze limitate. Il referendum vorrebbe eliminare questi limiti, per cui, se approvato, la conseguenza sarebbe che anche avvocati e professori universitari potrebbero esprimere la loro valutazione sull’operato dei magistrati.
Ed ecco il testo che troveremo sulla scheda grigia:
Testo del quarto quesito
Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a)”; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?

Il quinto quesito referendario (scheda verde) riguarda l’abrogazione delle norme sulle elezioni dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura. Oggi un magistrato che voglia candidarsi al Csm deve raccogliere dalle 25 alle 50 firme. Con la vittoria del si non se ne dovrebbero raccogliere affatto. Secondo i promotori questo limiterebbe il peso delle correnti nel Consiglio Superiore.
Ecco il testo integrale del quesito: Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, né possono candidarsi a loro volta”

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