Sale giochi e scommesse, il Consiglio di Stato ribalta sentenza del Tar Liguria
Il Comune di Chiavari aveva fatto ricorso contro una società detentrice di due diversi locali
Le sale giochi e le sale scommesse devono rispettare in egual misura le norme sul distanziometro. Come riporta agipronews lo ha affermato la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso del Comune di Chiavari contro una società detentrice di due diversi locali, una sala giochi e una per la raccolta delle scommesse, all’interno del territorio comunale.
Nel 2018, ricorda agipronews, il Tribunale Amministrativo regionale aveva accolto il ricorso della suddetta società nei confronti del provvedimento con cui l’Amministrazione puniva “la violazione delle distanze connesse con l’installazione della sala scommesse a meno di metri trecento dal cimitero cittadino e dallo stadio, posto che la distinzione operata dalla legge regionale del 2012 (che non consente la presenza di sale giochi nel raggio di trecento metri dai cosiddetti luoghi sensibili) non abilitava ad applicare anche alle sale scommesse i limiti distanziometrici che dovevano invece essere osservati dalle sale giochi”.
Il Collegio ha ribaltato la sentenza del Tar, sottolineando che “va affermata la equiparabilità delle sale scommesse alle sale gioco, con conseguente applicazione della disciplina relativa alle distanze dai luoghi sensibili”. Inoltre, conclude agipronews, in riferimento al denunciato abuso di potere da parte del Comune, Palazzo Spada ricorda che l’Amministrazione, nello stabilire la chiusura di un locale di questo tipo, “esercita una attività ascrivibile all’ambito della tutela della salute pubblica, che rientra legittimamente nelle sue competenze”.