Botti di Capodanno, Ayusya chiede ai sindaci di proibirli per tutelare gli animali

Botti di Capodanno, gli animalisti ne chiedono come ogni anno la proibizione o limitazione per proteggere gli animali che, spesso, ne sono terrorizzati: chi ha ragione?

Botti di Capodanno, Ayusya chiede ai sindaci di proibirli per tutelare gli animali
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L'Associazione di Protezione della Vita Ayusya scrive una lettera aperta ai sindaci di Camogli, Chiavari, Moneglia, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante e Zoagli, per chiedere di fermare i botti di Capodanno.

Botti di Capodanno, sì o no?

È ormai un appuntamento annuale quello con il dibattito sul sì o il no alla tradizione dei "botti di capodanno", il lancio di fuochi d'artificio e petardi per salutare l'arrivo dell'anno nuovo - che, tuttavia, tendono a verificarsi con una certa frequenza anche diversi giorni prima e dopo la notte di San Silvestro. Vi è chi li apprezza e chi no, ma il tema sale sempre più all'onore delle cronache per la sensibilità degli animalisti e i disagi - quando non proprio pericoli - a cui gli animali d'affezione e non solo possono essere esposti a causa dei botti. Molti animali, ad esempio, tendono ad essere terrorizzati dalle esplosioni: tra chi lo considera un pericoloso trauma - anche dal punto di vista della salute fisica degli animali - e chi ritiene tali campagne un'esagerazione allarmistica, infuria ogni fine anno una polemica che sta divenendo quasi più tradizionale dei fuochi d'artificio stessi.

A tal proposito, l'Associazione per la Protezione della Vita Ayusya, impegnata nella tutela dei diritti animali nell'area del Tigullio, ha inviato nella persona della presidentessa Eugenia Rebecchi (in foto) una lettera aperta a sei sindaci del comprensorio chiedendo di non rilasciare l'autorizzazione al lancio dei botti.

La lettera di Ayusya

E' noto come durante il periodo di fine anno o in occasione di varie festività si faccia uso di fuochi artificiali e mortaretti, contravvenendo spesso alle normative nazionali e locali. Con ciò si cerca forse di perpetuare tradizioni che però mascherano un interesse economico. Affinché una tradizione possa essere ritenuta parte di un bagaglio culturale che valga la pena tramandare e non sia solo una pedissequa ripetizione del passato, come Lei sa occorrerebbe che questa fosse ancora accettabile dal punto di vista sociale. Sebbene gli usi e i costumi possano essere fonti del diritto, occorre che le Istituzioni scelgano che cosa mantenere, abbandonare, o trasformare delle usanze, analizzandone i contenuti.

Nella fattispecie, fuochi artificiali e mortaretti sono sia dannosi per il disturbo che arrecano (non tutti i cittadini li gradiscono) sia pericolosi per l’incolumità pubblica, considerato l’alto rischio che possano provocare danni a cose, esseri umani e non umani. In particolare, per questi ultimi, i rumori eccessivi li spaventano, provocando reazioni imprevedibili che mettono a rischio la loro e l’altrui incolumità. L’eventuale danno, fisico o psichico arrecato non può quindi non essere ritenuto da Lei e dalla Sua Giunta un evento prevedibile e limitabile e le eventuali trasgressioni, di conseguenza, un reato sanzionabile.

Negli ultimi decenni, le conoscenze della zoologia e dell’etologia hanno fortemente influenzato la morale pubblica nei confronti degli animali non umani, con riflessi in campo giuridico. Si è infatti posto fine da tempo a spettacoli pubblici violenti nei loro confronti e come è noto si invoca a livello comunitario il principio di considerarli esseri senzienti (v. art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea – T.F.U.E.), con le relative conseguenze. Come è noto, i principi riportati nei Trattati della UE sono norme a carattere sovraordinato rispetto ad altre e in base all’art. 117 della Costituzione italiana anche rispetto alle normative nazionali. Queste ultime non possono quindi essere considerate armonizzate ad essi laddove consentano, anche indirettamente, maltrattamenti e danni agli animali non umani, salvo quanto purtroppo ancora consentito da eventuali ‘leggi speciali’.

Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S. consente alle autorità locali di P.S. di autorizzare l’utilizzo di fuochi artificiali in zone abitate (dagli umani) o nelle loro adiacenze, ma ancora non tiene in considerazione gli animali non umani. Dovrebbe pertanto essere armonizzato con il principio espresso all’art. 13 del T.F.U.E. In attesa di tale modifica, sarebbe quindi auspicabile che le Istituzioni locali integrassero con opportune norme quanto disposto a livello nazionale a riguardo, tenuto anche conto che gli eventuali danni arrecati potrebbero integrare il reato di maltrattamento previsto dal Titolo IX bis del Codice Penale (art. 544 bis), istituito dalla Legge 189/2004, in quanto si tratterebbe di lesioni o morti cagionate senza necessità o per crudeltà. Indubbiamente, comunque, per colpa grave.

Rivolgiamo pertanto un pressante appello a Lei e ai componenti della Sua Giunta affinché, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e sociali del Vostro Comune, sia emanata per tempo una norma a carattere locale a integrazione del testo dell’attuale T.U.L.P.S. nel senso di vietare l’utilizzo, o le modalità di utilizzo, di fuochi artificiali che possano causare effetti nocivi agli animali domestici e selvatici in considerazione dello status loro riconosciuto dalle norme comunitarie (art. 13 T.F.U.E.) e del disposto del Titolo IX bis c.p.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Grazie per l’attenzione.

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