«Cannabis light», viaggio dentro al nuovo fenomeno commerciale

Nel corso del mese di Aprile il Nuovo Levante ha realizzato diversi articoli articoli riguardo l'arrivo, anche nel nostro territorio, della canapa legale. Ma di che si tratta esattamente?

«Cannabis light», viaggio dentro al nuovo fenomeno commerciale
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Un nuovo fenomeno commerciale che anche nel territorio del levante ha preso piede negli ultimi sei mesi, ed che a livello nazionale è nato nel maggio 2017. Si tratta della vendita di prodotti che contengono “infiorescenze femminili di canapa senza semi”, e chiamata semplicemente “cannabis light” (per i profani “marijuana leggera”).

La cannabis light

Erba naturale, con THC inferiore allo 0,6%, sigillata in bustine o contenitori, che ultimamente si possono trovare praticamente ovunque, e come vedremo, dalle erboristerie o canapifici fino ai tabacchini o altri negozi. Questi ultimi prodotti si sono aggiunti agli altri che riguardano la canapa e i suoi derivati che vanno dai settori alimentari a quelli dell’abbigliamento, spaziando tra tisane, creme, borselli e quant’altro.

Tra le tante “fake news” sulla cannabis light, facciamo chiarezza. Sicuramente un grande nuovo mercato che si evolve in continuazione a livello mondiale. Tante sono le nebulose ed i dubbi attorno a questo nuovo fenomeno commerciale, soprattutto sul fronte delle normative vigenti. Alcuni aspetti che seguono sono tratti dal sito www.dolcevitaonline.it, portale web che tratta di stili di vita alternativi, e principalmente, di canapa, dalla coltivazione all’utilizzo ludico, tessile, botanico, industriale e medico. L’avvocato Carlo Alberto Zaina scrive su questo portale e segue l'intera parte legale di Dolce Vita.

I numeri di questo nuovo fenomeno a livello nazionale. Oltre 350 negozi, in Italia vendono la “cannabis light” per un giro d’affari destinato ad amplairsi, e che secondo le stime supera i 40 milioni di euro all’anno. EasyJoint, primo produttore nazionale, ha effettuato l’indagine: si contano in totale 6 milioni di euro di incasso da parte dello Stato, per 1000 posti di lavoro.

Gli aspetti giuridici della Cannabis light: cosa dice la normativa. Il termine cannabis light mira ad individuare in modo semplificato, quel tipo di cannabis che presenta un principio attivo inferiore al limite di 0,6%. Tale limite è stato introdotto, quale deroga del limite principale dello 0,2%, dall’art. 4 co. 5 della L. 242/2016 che recita: «Qualora all’esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge». Secondo Zaina, è evidente la macchinosità del meccanismo normativo, concepito probabilmente per evitare conseguenze penali al coltivatore, laddove il prodotto della coltura sforasse il limite dello 0,2%. Ma è altrettanto lampante che la norma in questione abbia concretamente esteso la sua sfera di influenza anche in relazione alla successiva attività di commercializzazione del prodotto, assumendo il carattere di scriminante anche per chi lo commercia e pone in vendita piante o sostanze che risultino, per certificazione, conformi ai limiti indicati.

Dal produttore alla vendita del prodotto. Per chi decide di coltivare la cannabis light non è necessaria alcuna autorizzazione. Ma ci si deve avvalere, tramite ad esempio un agronomo o un perito botanico, del controllo dello sviluppo della coltivazione ed il rispetto dei limiti di THC, inferiore allo 0,2% e non oltre lo 0,6%. Per vendere i prodotti inoltre, il coltivatore deve rilasciare una certificazione idonea: deve provenire da un laboratorio di analisi, anche se privato; se si acquista da terzi coltivatori, il prodotto che verrà consegnato deve essere già confezionato, sigillato e ciascuna busta dovrà essere corredata da una etichetta, che indichi la area geografica di provenienza del prodotto (o la nazione), l’indicazione del lotto o del ceppo originario di appartenenza.

In quali categorie merceologiche vanno questi prodotti? La legge 242/2016 al comma 2 individua le categorie di prodotti ottenibili dalla canapa coltivata: a) produzione di alimenti e di cosmetici esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; b) fornitura di semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; c) coltivazioni destinate alla pratica del sovescio; d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o diversi prodotti utili per la bioedilizia; e) coltivazioni finalizzate alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; g) coltivazioni destinate al florovivaismo.

Alla luce di tutto ciò, la messa in vendita di questo tipo di prodotti, per essere considerata legale debba essere fatta rientrare a scelta, in qualcuna delle categorie sopraindicate. O comunque, con la dizione “prodotto tecnico”. Si tratta di espressione generica e come tale non contestabile.

La classica ipocrisia della legge italiana. Con un mercato in piena espansione (oltre 300 negozi a livello nazionale), manca una chiara destinazione d’uso di uno dei prodotti più venduti: le inflorescenze, le classiche bustine o contenitori sigillati con dentro cannabis light. Le diciture “materiale per uso tecnico” o “non adatto all’inalazione” non sono infatti sufficienti. Chi le vende le definisce, semplicemente, come un prodotto da collezione. Ma chi le compra?

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