Gestione emergenze, il Decreto Ministeriale introduce importanti novità

Per la prima volta richiesto anche al mondo “abitativo” e non lavorativo di adottare procedure finalizzate a prevenire eventuali incendi

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Il Decreto Ministeriale 25 gennaio 2019 introduce importanti novità in merito alle gestione delle emergenze da incendio per gli edifici di civile abitazione con altezza antincendio superiore a 12 metri.

Le novità

Per la prima volta infatti viene di fatto richiesto anche al mondo “civile”, “abitativo” e non lavorativo di adottare procedure finalizzate a prevenire e gestire eventuali scenari di incendio.

Ovvero, ciò che, seppur con modalità leggermente diverse, veniva finora richiesto nelle aziende e negli ambienti di lavoro, oggi deve essere previsto anche nelle abitazioni private, purchè con una altezza antincendio superiore ai 12 metri.

Un adempimento del genere, che rappresenterebbe una portata modesta in molti paesi esteri dove per tradizione le abitazioni private sono prevalentemente a uno o due piani, in Italia ha una portata molto rilevante, essendo il “condominio” la soluzione adottata dalla moltitudine delle famiglie come abitazione residenziale.

La figura dell’amministratore di condominio è fortemente coinvolta da questo disposto normativo, che richiede la sua applicazione entro il 04 maggio 2020. Attenzione però: il termine appena indicato non deve essere inteso in senso assoluto: lo stesso D.M. 25.01.2019 riporta che per gli edifici che sono soggetti alla prevenzione incendi (ovvero il C.P.I /S.C.LA.), qualora fosse in fase di rinnovo o rilascio tale certificazione, occorre già fin da subito dichiarare l'avvenuto adempimento di quanto sopra.

Che cosa richiede il D.M. 25 gennaio 2019?

Le novità introdotte sono molteplici. Alcune riguardano i requisiti strutturali e di comportamento al fuoco delle facciate. Altre, di gran lunga più impattanti in termini di numerosità degli stabili interessati, impongono all’amministratore/proprietario di definire le misure da attuare in caso di incendio, gli strumenti di segnalazione dell’allarme, l'informazione a tutti i condomini (con particolare attenzione alle lingue straniere conosciute dagli occupanti), le verifiche periodiche della pianificazione dell’emergenza,

In particolare tutti gli edifici sono divisi in 4 classi:

- Edificiconaltezza antincendio compresa tra 12 e 24 metri;

- Edifici con altezza antincendio compresa tra 24 e 54 metri;

- Edifici con altezza antincendio compresa tra 54 e 80 metri;

- Edifici con altezza antincendio superiore a 80 metri.

Mentre per la prima fascia di edifici gli adempimenti sono principalmente di tipo organizzativo, man mano che cresce l’altezza passando nelle fasce successive, si originano interventi di maggiore spessore.

Il convegno che Assoforma ha organizzato prevede la partecipazione di relatori di rilevanza nazionale e con esperienza pluridecennale nell’analisi e definizione delle procedure di evacuazione. La finalità è quella di presentare in modo chiaro e, per quanto possibile, semplice, gli adempimenti.

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