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Recco, le disposizioni in città dopo il decreto

Le regole da seguire disposte dal Comune. Consentito il rientro a casa dei residenti nelle "zone rosse"

Recco, le disposizioni in città dopo il decreto
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A seguito del DPCM 8 marzo 2020 al fine di facilitare la diffusione delle disposizioni ivi contenute il Comune di Recco richiama alcune delle specifiche, indirizzate sia alla popolazione locale che a quella residente nelle "zone rosse" attualmente in riviera.

Le indicazioni per i residenti in Lombardia e nelle altre province "zona rossa"

• Per le persone attualmente presenti sul territorio comunale di Recco e residenti nelle zone rosse, annuncia il comune, è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Scuole

• Fino alle ore 24 del 15 marzo 2020 sarà sospesa l’attività didattica nelle seguenti strutture scolastiche:

Scuole Pubbliche
– Istituto Comprensivo Avegno-Camogli-Recco-Uscio
– Istituto per l’Istruzione Superiore “Nicoloso da Recco”

Scuole Private
– Asilo Nido “Il Giardino dei Girasoli”
– Istituto Educativo “Mira”
– Asilo Nido e Scuola Infanzia “Ente Morale G.Speroni”.

Scuola musicale

• Fino alle ore 24 del 15 marzo 2020 sarà sospesa l’attività

Scuole guida

• Fino alle ore 24 del 15 marzo 2020 sarà sospesa l’attività

Manifestazioni e convegni

• Fino alle ore 24 del 3 aprile 2020 sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto, ogni altra attività convegnistica o congressuale;

• fino alle ore 24 del 3 aprile 2020 sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

• sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

• è sospesa l’apertura dei musei e degli altri Istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ivi compresa la Biblioteca Civica di Via Ippolito D’Aste;

Attività di ristorazione e bar

• Svolgimento delle attività di ristorazione e bar, può avvenire solo con obbligo a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

Esercizi commerciali diversi da ristorazione e bar

• È fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

• gli esercizi commerciali, attraverso le associazioni di categoria, promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie;

Attività sportiva

• fino alle ore 24 del 3 aprile 2020 sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d) del DPCM del 4 marzo 2020;

Strutture socio-sanitarie

• L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

Luoghi di culto e cerimonie, civili e religiose

• L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lett. d;

• Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

Raccomandazioni

• Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

• ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 ° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

• è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d) del DPCM del 4 marzo 2020;

Si richiamano le “misure igieniche” di cui all’Allegato 1 del DPCM del 8 marzo 2020 raccomandandone scrupolosa osservanza, con particolare attenzione da parte degli esercizi commerciali.

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