CHIAVARI

Sponsorizzazioni alla Vecchia Chiavari, la Cassazione dispone il processo tributario

Nuova udienza per chiarire le responsabilità di Pierluigi Piombo e Andrea Schiaffino dopo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate sulle presunte operazioni inesistenti

Sponsorizzazioni alla Vecchia Chiavari, la Cassazione dispone il processo tributario

Sarà la giustizia tributaria a fare chiarezza sulle eventuali responsabilità nella vicenda che coinvolge l’Agenzia delle Entrate, Pierluigi Piombo e Andrea Schiaffino, legata a presunte sponsorizzazioni inesistenti a favore dell’Associazione Calcistica Vecchia Chiavari.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con un’ordinanza interlocutoria, emessa sul ricorso presentato dall’Agenzia dopo la sentenza di secondo grado con cui la Corte di giustizia tributaria della Liguria aveva dato ragione ai due contribuenti. Piombo, già vicesindaco di Chiavari, dal 2018 è presidente della partecipata comunale Marina Chiavari.

L’inchiesta

L’inchiesta nasce da un processo verbale di constatazione del 2016 nei confronti della Vecchia Chiavari 1972, notificato nel 2018 ad Andrea Schiaffino, legale rappresentante della società sportiva, e a Pierluigi Piombo, ex presidente del club dal 2003 al 2010, indicato dalla Guardia di Finanza come autore materiale della violazione.

Al centro della contestazione vi sarebbe la totale o parziale inesistenza di prestazioni pubblicitarie e sponsorizzazioni, che sarebbero state utilizzate per finalità elusive. La ricostruzione delle Fiamme Gialle si sarebbe basata sull’analisi dei movimenti bancari e dei pagamenti tramite assegni. Dopo l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, i due avevano presentato ricorso: respinto in primo grado nel 2019 dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, ma accolto in appello nel 2023 dalla Corte di giustizia tributaria.
Secondo i giudici di secondo grado, elemento decisivo sarebbe stata l’estinzione dell’associazione calcistica, cessata già nel 2010, circostanza che avrebbe reso inefficaci gli avvisi di accertamento notificati successivamente.

L’Agenzia ha quindi impugnato la decisione davanti alla Cassazione, che ha disposto la discussione in pubblica udienza per chiarire i contrasti giurisprudenziali sulla permanenza dei rapporti obbligatori dopo l’estinzione di un’associazione, soprattutto in assenza di una forma di pubblicità dell’evento estintivo.