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Area Rissauto, ricorso al Tar contro Comune e Città Metropolitana

Orecchia e Giardini: "L'amministrazione si fermi in attesa del giudizio del Tar"

Area Rissauto, ricorso al Tar contro Comune e Città Metropolitana
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"A seguito di regolare accesso agli atti, siamo venuti a conoscenza che con delibera di giunta n. 114 del 08.06.2023 l’Amministrazione comunale ha deciso di costituirsi nel giudizio introdotto con ricorso al TAR da alcuni residenti e proprietari di immobili, confinanti con l'ex Area Rissauto di Via Bontà, contro il Comune di Chiavari, la Regione Liguria, la Citta Metropolitana, l'ARPAL Liguria, la ASL 4 Chiavarese, il Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali e Turismo e la Soprintendenza Regionale per i Beni Archeologici della Liguria": a dirlo sono i consiglieri comunali Nicola Orecchia e Giovanni Giardini.

"Oggetto del contenzioso è il progetto di nuovo intervento edilizio dagli stessi definito “di notevolissima entità”, che prevede la costruzione di 38 appartamenti, di otto piani, alti circa 26 metri, che la Soc. Liguria Immobiliare S.r.l. vuole realizzare nell’ex Area Rissauto. Il ricorso, variamente articolato, parte dal presupposto del danno che tale edificio può provocare sul deprezzamento monetario dei loro beni.
Diversi aspetti vengono contestati: fra questi quello che riguarda la convenzione per l’intervento edilizio tra Comune e privato, che inizialmente era stata omessa dall’Amministrazione Comunale e successivamente prodotta.
Proprio sulla Convenzione e sui suoi contenuti (e sul progetto) avevamo già focalizzato la nostra critica politica nei vari interventi sulla pratica, presentando un’interpellanza discussa nel consiglio comunale del 17 marzo.
In quella sede avevamo fatto presente che la convenzione attuativa accessoria al titolo edilizio, prevista da precisa norma del nostro Puc e regolata da apposita Legge Regionale, deve regolare l'esecuzione da parte del soggetto attuatore dello standard che deve essere contrattualizzato nelle somme destinate e nei tempi.
Non dimentichiamoci che stiamo parlando di un intervento edilizio in pieno centro città che prevede una monetizzazione degli oneri pari a 1.042.028, 42 euro!
I ricorrenti hanno lamentato - come avevamo sostenuto - che la Convezione "avrebbe dovuto contenere tutti gli aspetti e i profili di interesse pubblico, apprezzati dal Comune al fine di addivenire alla monetizzazione" che, invece, nella Delibera di Giunta impugnata viene solo genericamente individuata con il potenziamento del verde, la realizzazione di mobilità sostenibile e arredo urbano nello stesso ambito. Il Comune avrebbe così abdicato alle proprie competenze e prerogative istituzionali.
Sempre i ricorrenti hanno evidenziato che la realizzazione di servizi pubblici deve essere individuata nelle previsioni del Piano Urbanistico Generale, basandosi su "pertinenti valutazioni di carattere urbanistico- edilizio sulla scorta di adeguata istruttoria accompagnata da idonea motivazione", come avevamo sostenuto.
Appare, inoltre, interessante il richiamo nel ricorso, come negli anni scorsi (2008-2013), la stessa area fosse stata già interessata da un progetto edilizio di ristrutturazione urbanistica, annullato dal TAR Liguria con sentenza della Sez.1, n.986/2013, confermata in appello dal Consiglio di Stato.
Certo è che questo ricorso ha accresciuto le nostre perplessità su questa pratica edilizia. A questo punto vedremo se il Comune ed il soggetto attuatore riterranno di poter proseguire o, invece, si fermeranno in attesa del giudizio del TAR sulla legittimità degli atti impugnati".

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