Elezioni a Camera e Senato: come si vota il 4 marzo
Rosatellum bis, le novità della legge elettorale e le istruzioni per le procedure di voto: fra le novità, il tagliando antibrogli
Si vota domenica 4 marzo per il rinnovo di Camera e Senato. Nelle regioni Lombardia e Lazio il 4 marzo si vota anche per rinnovare i presidenti e le giunte regionali. I parlamentari eletti dovranno in seguito trovare un accordo e una maggioranza per scegliere e votare, a loro volta, il nuovo governo che guiderà il Paese per i prossimi cinque anni, fino al 2023. I seggi sono aperti dalle 7 alle 23. Le schede di Camera e Senato sono uguali, ovviamente cambiano i nomi. Sulla scheda si possono fare al massimo due crocette, una sul nome del candidato al collegio uninominale e l’altra su una delle liste che lo appoggiano, cioè che fanno parte della coalizione di partiti. La coalizione appare sulla scheda come facente parte di un’area unica. Quindi non è possibile fare il voto disgiunto perché il voto sarebbe nullo. Non è possibile – ad esempio – votare un candidato di centrosinistra e una lista di centrodestra presente in un’altra area sulla scheda.
Qual è il sistema elettorale con cui andremo a votare il 4 marzo per rinnovare Camera e Senato?
La nuova legge 3 novembre 2017, n.165, applica un sistema elettorale "misto", con una componente maggioritaria uninominale e una proporzionale plurinominale. L'assegnazione di 232 seggi alla Camera (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) e di 116 seggi al Senato (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) è effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato, anche se avessero ottenuto un solo voto in più del loro diretto avversario. E' la logica anglosassone del first past the post. L'assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale (386 e 193, rispettivamente per la Camera e per il Senato) avviene in collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento. Vi sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l'ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista abbia diritto.
La doppia soglia di sbarramento
La soglia di sbarramento del Rosatellum nella quota proporzionale è fissata al 3% su base nazionale, sia al Senato sia alla Camera, con l'eccezione delle liste relative alle minoranze linguistiche per le quali la soglia è al 20% nella regione di riferimento. In aggiunta alla soglia del 3%, è prevista anche una soglia minima del 10% per le coalizioni (all'interno del quale però almeno una lista deve aver superato il 3%).
Il candidato di un partito escluso dal riparto dei seggi perché non raggiunge il 3% ma eletto nel maggioritario ovviamente manterrà il suo seggio.
Quali sono le modalità di espressione del voto?
Al seggio vengono consegnate all’elettore due schede, una per la Camera e una per il Senato (sempreché l’elettore abbia compiuto 25 anni, altrimenti gli viene consegnata la sola scheda per la Camera). In Lombardia viene consegnata una terza scheda perché si vota anche per il rinnovo del Consiglio regionale.
I modelli delle due schede sono identici. Le schede recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o coalizione di liste ad esso collegate.
I contrassegni delle liste hanno riportati a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.
Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.
Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, con apposita esplicitazione che:
a) il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato, e viceversa;
b) il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione, viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio.
Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista nonché i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.
Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale.
Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto.
Quali sono i documenti da presentare al momento del voto?
La tessera elettorale e il documento di identità. I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:
a) carta d'identità o altro documento d'identificazione munito di fotografia, anche se scaduto, rilasciato dalla pubblica amministrazione;
b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.
Come può esercitare il diritto di voto chi è ricoverato in ospedale?
L'elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero. A tal fine deve presentare al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto un'apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l'attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve essere pervenuta al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, e cioè non oltre il 1° marzo 2018.
Quando avviene lo scrutinio delle schede? Si Comincia con la Camera o con il Senato?
Alle 23 della domenica 4 marzo, prima si procede all’accertamento del numero dei votanti e, subito dopo, si comincia lo spoglio delle schede del Senato; a conclusione di tale spoglio, si effettua quello delle schede della Camera dei deputati.
Nel caso l’elettore si renda conto di aver sbagliato, può chiedere un’altra scheda e ripetere la votazione?
No, la scheda può essere sostituita (riconsegnandola al presidente) per votare nuovamente un’altra scheda solo se la scheda consegnata originariamente risulti deteriorata.
Arrivano le schede antifrode
Nel Rosatellum per la prima volta si cerca di arginare il voto di scambio utilizzando le schede antifrode. Ogni scheda avrà un tagliando antifrode con un numero univoco, che gli scrutatori segneranno nel momento in cui consegnano la scheda all'elettore. Al momento della riconsegna della scheda gli scrutatori controlleranno che il numero segnato e quello del tagliando sia uguale (impedendo quindi lo scambio con schede pre-votate) e solo allora, prima di inserire la scheda nell'urna, toglieranno il tagliando antifrode, rendendo la scheda così anonima e non tracciabile.
Pluricandidature
È previsto che un candidato possa presentarsi in un collegio uninominale e in più collegi plurinominali, fino a un massimo di cinque. In caso di elezione in più collegi però scompare la libertà di scelta dell'eletto: se eletto con l'uninominale e con il proporzionale, 'vincerà' il seggio uninominale; se eletto in più di un collegio plurinominale, gli sarà assegnato il seggio corrispondente al collegio in cui la lista ha preso una percentuale minore di voti.
Quote Rosa
Il Rosatellum prevede che ciascuno dei due sessi non possa rappresentare più del 60% dei candidati di un listino bloccato e che ciascuno dei due sessi non possa rappresentare più del 60% dei capilista nei listini di un singolo partito.
Quindi nei collegi plurinominali con due seggi da assegnare, i candidati del listino dovranno essere un uomo e una donna; con tre seggi, due uomini e una donna o due donne e un uomo; con quattro seggi, fino a tre uomini e una donna (o naturalmente l'inverso). E così via.